la seguente legge: Art. 1. I piani regionali paesistici vengono adottati con atti deliberativi dal consiglio regionale. Gli atti e gli elaborati dei suddetti piani sono depositati per sessanta giorni, a decorrere dalla data di affissione, presso le segreterie dei comuni e delle province interessate. L'avvenuto deposito e' reso noto mediante pubblicazione di avviso nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, oltre che a mezzo di manifesti murali, a mezzo stampa, almeno un quotidiano a diffusione regionale, stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale. Durante il periodo di deposito chiunque puo' prenderne visione. Nei sessanta giorni successivi al periodo di deposito chiunque lo ritenga opportuno puo' presentare osservazioni, istanze e memorie tendenti a proporre modifiche specifiche e/o generali alla regione Abruzzo, settore urbanistica.