la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I   piani   regionali   paesistici   vengono   adottati  con  atti
deliberativi dal consiglio regionale. Gli atti e  gli  elaborati  dei
suddetti piani sono depositati per sessanta giorni, a decorrere dalla
data di affissione, presso le segreterie dei comuni e delle  province
interessate.
   L'avvenuto  deposito e' reso noto mediante pubblicazione di avviso
nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, oltre che a mezzo  di
manifesti  murali,  a mezzo stampa, almeno un quotidiano a diffusione
regionale, stazioni televisive e radiofoniche a ricezione  regionale.
   Durante  il  periodo  di deposito chiunque puo' prenderne visione.
Nei sessanta giorni successivi al periodo  di  deposito  chiunque  lo
ritenga  opportuno  puo'  presentare  osservazioni, istanze e memorie
tendenti a proporre modifiche specifiche e/o  generali  alla  regione
Abruzzo, settore urbanistica.